Per presentare un reclamo scritto il Cliente, alternativamente, può:
Per agevolare la presentazione del
reclamo la Banca ha predisposto un Modulo
standard.
La Banca si impegna a rispondere entro i seguenti termini:
Nel caso in cui il Cliente non dovesse ritenersi
soddisfatto della risposta pervenuta dalla Banca, egli mantiene il diritto
di ricorrere a qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della
controversia.
ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO
Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo
preventivo alla Banca. Il cliente può ricorrere all’ABF entro 12 mesi
dalla presentazione del reclamo alla Banca ferma restando la possibilità di
presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e conoscere l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. |
ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
Informativa da rendere alla clientela ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
La Banca ha aderito all’Arbitro per le Controversie
Finanziarie (ACF) in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 2 comma 5-bis
del D.lgs. n. 179/2007.
L’ACF è operativo dal 9.1.2017 ed
è un nuovo strumento, istituito presso la CONSOB, a cui l’investitore può
ricorrere per sottoporre controversie sorte con un intermediario (banche, sim,
sgr ecc.) per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza
e trasparenza nella prestazione dei servizi e attività di investimento.
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore Al
dettaglio quando sui medesimi fatti:
Gli investitori cosiddetti “qualificati” o
“professionali” (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi
nazionali, imprese di grandi dimensioni) non possono rivolgersi all'ACF.
L'accesso all'ACF è del tuttogratuito per
l'investitore e sono previsti tempi rapidi per giungere a una decisione.
Il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'Arbitro è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell’ipotesi in cui siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Sul sito www.acf.consob.it, i risparmiatori interessati possono trovare tutte le informazioni utili per la formulazione del ricorso. |
CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO
Il Conciliatore BancarioFinanziario è un’associazione
che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni che possono sorgere
tra un cliente e una banca o un intermediario finanziario.
Mette a disposizione più tipi di servizi con l’obiettivo di concludere in tempi
brevi e in modo economico le controversie. I servizi offerti sono: 1)
Mediazione; 2) Arbitrato.
1) Ricorso del cliente alla procedura di
mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario
La domanda di mediazione può essere presentata dal cliente, dalla banca o da
entrambe le parti utilizzando il modello presente sul sito www.conciliatorebancario.it.
2) Ricorso del cliente al procedimento di arbitrato
presso la Camera Arbitrale del Conciliatore BancarioFinanziario
L'Arbitrato è una procedura diretta a concludere una controversia con
l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare.
L'Arbitro non è un Giudice ordinario, ma le parti possono stabilire (sia
attraverso la clausola compromissoria inserita nel contratto oppure, in
mancanza, attraverso concordi richieste scritte) di sottoporgli la questione
riconoscendogli il potere di decidere in merito alla controversia.
Presso il Conciliatore BancarioFinanziario è attiva
una Camera Arbitrale che può accogliere tutte le controversie insorte o che
dovessero insorgere tra intermediari bancari e finanziari, nonché tra questi e
la clientela.
Per maggiori informazioni sulle procedure si rinvia alla documentazione (Regolamento, modulistica, etc.) scaricabile dal sito www.conciliatorebancario.it |