Il Consiglio di Amministrazione

Il CDA è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società; l'approvazione degli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio; la nomina e le attribuzioni del Direttore e dei componenti la direzione; l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;  l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della creazione o soppressione di sedi distaccate; la costituzione di speciali comitati tecnici con funzioni consultive, composti di propri membri; l'assunzione e la cessione di partecipazioni; l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili; la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti; le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

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